Tanto chiasso mediatico in questi giorni è stato fatto attraverso l’accoppiata programma televisivo di successo e responsabile di nota associazione nazionale in difesa dei consumatori per reclamizzare la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA pagata negli ultimi 10 anni sulla tassa di smaltimento dei rifiuti, prospettando quindi all’esangue utente la possibilità di riavere nelle proprie tasche un bel gruzzoletto, partendo dall’ipotesi di una tassa annuale di circa 900 euro e conseguentemente con l’applicazione dell’ IVA al 10% il calcolo fatto, dall’accorta associazione di consumatori (di cui non facciamo il nome per evitargli indebita pubblicità aggiuntiva) consentirebbe l’immediato rientro di 900 euro indebitamente versati in un decennio.
Si sa la pubblicità è l’anima del commercio, anche se un’associazione in difesa dei consumatori dovrebbe intervenire per scoraggiare la pratiche commerciali poco trasparenti o che possono indurre in errore. La notizia della possibilità di ricorrere con successo alle commissioni tributarie per ottenere il rimborso dell’IVA pagata in aggiunta alla tassa sui rifiuti, trarrebbe il suo fondamento in una sentenza della Corte di Cassazione che in buona sostanza avrebbe riconosciuto l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla tassa sui rifiuti, in quanto non può applicarsi un’imposta fiscale come l’IVA ad una tassa. Alcuni comuni hanno commesso questo errore, ma molti come ad esempio il comune di Roma già dall’anno 2003 hanno rivisto il sistema di tariffazione del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, trasformando la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) in Ta.Ri. (Tariffa Rifiuti) ovvero hanno trasformato quella che era considerata una tassa in una tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La Ta.ri. come è noto è costituita da una parte fissa e da una parte variabile e ciò consente le famose agevolazioni ambientali per chi dimostra di differenziare lo smaltimento degli stessi, riducendo così anche la tariffa corrisposta al comune per il servizio che viene reso da società terze, a Roma il servizio è reso dall’AMA. Tutto questo però viene indicato in maniera poco chiara enfatizzando invece la possibilità di avere cospicui rimborsi a fronte di una modesta spesa di 100 euro per iscriversi all’associazione. E così la stessa associazione si autocelebra sul proprio sito affermando che dal momento del lancio del ricorso collettivo !!! (l’entrata in vigore della class action in realtà è stata prorogata a luglio 2009) 30.000 utenti hanno già aderito (100 euro per 30.000 = 3 milioni di euro nelle casse della nota associazione).
L’aspetto più inquietante è che simili associazioni beneficiano oggi di una visibilità sui mass media nazionali veramente ingiustificata che spesso gli fornisce accredito verso il grande pubblico in modo che il loro messaggio promozionale rischia di essere ancor più insidioso nei confronti di chi è portato a fidarsi più dell’apparenza che della sostanza. Si perchè giudicando dalla sostanza ci si accorge che gli ipotizzati 900 euro di potenziale rimborso in 10 anni in realtà sono molto di meno se facendo i conticini della brava massaia ci accorgiamo come nel caso dei residenti a Roma dobbiamo eliminare gli anni fino al 2003 ovvero da quando la Tarsu si è trasformata in Ta.Ri.
Rimarebbero così sempre a dire del noto personaggio gli anni dal 1998 al 2003, ma facendo riferimento alle attuali tariffe potremo scoprire ulteriormente che l’importo IVA annuo per un’abitazione di 96 metri quadri (superficie media nazionale istat 2001) è pari a 28,26 euro, quindi (28,26 per 5 anni dal 1998 al 2003 = 141,3 euro) peccato però che nessuno dei gran soloni in questione dica che i rimborsi IVA vanno incontro alla decadenza nel termine di 48 mesi. Insomma per l’utente contribuente si profila la possibilità di un ricorso dall’esito tutt’altro che scontato a fronte di un ulteriore esborso di 100 euro.
Il tapiro questa volta se lo sono proprio meritato.
Roberto Colasanti per Cesano Informa
Aprile 6, 2009 alle 8:17 pm |
Un grazie per l’illuminazione. Basta spiegare a volte per non incorrere nei tranelli di questi grandi soloni.
Aprile 8, 2009 alle 1:17 pm |
Questo articolo è una bomba. Sarebbe da mandare a Striscia la Notizia (che sta toppando appoggiando l’associazione) e a Mi manda Raitre.
Non è detto che lo faccia.
Ci vuole faccia tosta ragazzi. Qui alla fine chi guadagna è l’associazione. Al cittadino al massimo vanno 50 euro. Se mai li vedrà.
Aprile 8, 2009 alle 1:23 pm |
A quanto pare (e sembra che lo sia) la situazione così brillantemente spiegata in questo articolo ha messo in luce l’ennesimo “amo farcito” pronto ad essere beccato dalla stragrande maggioranza di cittadini che, purtroppo, non hanno la possibilità, i mezzi ed il tempo (anche la voglia.. diciamolo) per approfondire certi importanti argomenti. E’ proprio il caso di dire che questo tipo di informazioni, patinate di competenza e professionalità, rilasciate peraltro attraverso blasonate trasmissioni televisive, in realtà ci lanciano un messaggio chiaro e ricorrente nell’attuale società, della serie “Nessuno ci regala niente”.
Una cosa però dobbiamo esigere fermamente: la sincera chiarezza su questa vicenda da parte di chi ha avuto l’onere o l’onore di diffonderla nell’etere, evitando di spendere 100 euro inutilmente.
Maggio 17, 2009 alle 5:10 pm |
A dire la verità leggo su molti siti che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabiliti che la “Tariffa Rifiuti” é una TASSA ed in quanto tale é ILLEGITTIMO applicare l’IVA.
Per visionare tale articoli, basta ricercare “iva sulla tassa rifiuti” su Google.
Settembre 14, 2009 alle 12:15 pm |
Mi ero illusa anch’io che in questo lungo periodo di crisi qualcuno poteva rimborsarti qualcosa.
Ed è così che anch’io sono rimasta di stucco quando ho letto che bisognva versare 100 euro all’associazione. Se devo dare i soldi a loro, cosa li richiedo a fare indietro al Comune?
R I D I C O L O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BISOGNA FARCI SENTIRE!
Settembre 27, 2009 alle 7:59 pm |
La Corte Costituzionale con la sentenza 238/2009 pubblicata il 24 luglio u.s. , ( di cui si riporta un significativo stralcio) ha dichiarato non applicabile l’IVA a TARSU e TIA:
“ … un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall’alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell’IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell’art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che «Non costituiscono, altresí, corrispettivi agli effetti dell’IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro» la data del 31 dicembre 1998 «e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448». Questa disposizione non può interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale (cioè la TIA adottata prima della definitiva soppressione della TARSU) entrino nell’àmbito di applicazione dell’IVA. Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa.”
Questa è la notizia positiva per i contribuenti italiani, ma purtroppo non sarà facile ottenere la restituzione dell’IVA indebitamente pagata alle società gestori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, in quanto:
- L’IVA incassata dalle società è finita nelle casse dello Stato ovvero dell’Agenzia delle Entrate che ha tutto l’interesse a trattenere le somme percepite ;
– Il contribuente non può richiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate così come stabilito in diverse sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione, bensì deve rivolgersi alla società di gestione dei rifiuti;
- Nel caso in cui (molto probabile) la società di gestione rifiuti non risponda alla richiesta di rimborso dell’IVA si dovranno affrontare le spese per la citazione in giudizio davanti al Giudice di Pace o al Tribunale civile in base al valore della causa;
– Non è certo che siano 10 gli anni arretrati per i quali si può pretendere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di IVA (tale è il termine di prescrizione per somme pagate e non dovute) perché per tale imposta vige la decadenza del rimborso dopo 4 anni.
In proposito l’Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus suggerisce di inoltrare la richiesta di restituzione dell’IVA da valere quale costituzione in mora alla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per conoscenza al Comune interessato, relativamente agli ultimi 10 anni, allegando le bollette quietanzate con l’indicazione degli importi inerenti all’IVA, così da interrompere i termini per la prescrizione-decadenza ed aspettare l’evolversi della vicenda che attende per la vastità delle sue proporzioni l’adozione di provvedimenti a livello di Autorità Governative. Non è pensabile infatti che a seguito di un pronunciamento di un Organo Costituzionale, l’Esecutivo rimanga inerte.
Roberto Colasanti per Cesano Informa
Ottobre 26, 2009 alle 3:53 pm |
COME CHIEDERE IL RIMBORSO IVA SU TASSA RIFIUTI.
L’ Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus con sede a Roma via Marino Dalmonte 54, il prossimo venerdì 30 ottobre 2009, alle ore 17,00 presso i suddetti locali ha organizzato un incontro con il consulente legale dell’Associazione – Avvocato Arnaldo Del Vecchio dello studio “Del Vecchio – Soricelli & Associati” di Roma, nel corso del quale sarà illustrato come fare per chiedere il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata e riscossa sinora dalle aziende di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. All’incontro si potrà partecipare previa prenotazione via email all’indirizzo info@proterritorio.net. La partecipazione è gratuita.
Ottobre 27, 2009 alle 11:07 pm |
A seguito di questi sviluppi, considerata appunto la vastità delle proporzioni di questa vicenda, resto in attesa di chiarimenti.
Novembre 7, 2009 alle 12:16 pm |
Azione legale “collettiva” gratuita per richiedere all’AMA il rimborso dell’IVA pagata
L’Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus con il suo consulente legale avv. Arnaldo Del Vecchio del foro di Roma, ha avviato un’iniziativa tesa ad offrire assistenza legale ai cittadini per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sulla Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani) e sulla Tari (tariffa rifiuti) e la conseguente azione legale.
Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 238/2009 ha dichiarato inapplicabile l’IVA sia sulla TARSU (applicata a Roma sino al 2003) che sulla Tari, in quanto tributi.
L’Associazione, ha avviato una iniziativa per tutta la città di Roma che prevede un primo momento informativo e di assistenza per la lettera di diffida/costituzione in mora all’AMA che ciascun cittadino deve inviare necessariamente per richiedere gli importi dell’IVA pagata negli ultimi 10 anni (periodo massimo), corredata dalle ricevute di pagamento e/o dalle fatture emesse, ed un secondo momento costituto da un’azione legale “collettiva” gratuita per richiedere per via giudiziaria la restituzione dell’Iva indebitamente pagata all’azienda AMA.
L’azione legale “collettiva” avanzata dall’Associazione Pro Territorio e Cittadini consisterà in una domanda di restituzione delle somme presentata congiuntamente da più cittadini e seguita dall’avvocato Arnaldo Del Vecchio.
I cittadini potranno inviare la richiesta all’AMA (con raccomandata), anche avvalendosi dell’assistenza dell’Associazione, fornendo contestualmente una preventiva adesione all’azione legale che partirà a gennaio 2010.
Non essendo ancora prevista nel nostro ordinamento la c.d. “class action” la vittoria in giudizio avrà effetto solo nei confronti dei ricorrenti e non troverà estensione nei confronti di coloro che pur trovandosi nella stessa situazione non abbiano agito in giudizio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione presso la sede a Roma (Cesano), via Marino Dalmonte 54, il martedì e giovedì dalle 16 alle 19,00 e il sabato mattina dalle 10 alle 12,00 oppure scrivere via email: info@proterritorio.net
Novembre 20, 2009 alle 11:28 am |
Salve,anche a Perugia e’ stata applicata l’iva sui rifiuti.Come dobbiamo comportarci?A chi dobbiamo spedire la richiesta di rimborso?Grazie.
Novembre 21, 2009 alle 1:14 pm |
Nel caso prospettato da Alex, la richiesta va indirizzata alla sede legale della società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Perugia (la stessa che invia la fattura).
Saluti.
Novembre 27, 2009 alle 10:48 am |
….STRISCIA LA NOTIZIA all’organizzazione da voi citata fa persino pubblicità gratuita od occulta che si voglia….con le interviste che fa jimmi ghione al loro presidente….spott pubblicitari senza mandare la scritta messaggio promozionale…..
Dicembre 1, 2009 alle 3:36 pm |
Cari Amici
è inutile illudersi.
La la sentenza nr. 238/2009 è di luglio 2009 !
Quindi, ad oggi, essendo in vigore avrebbe dovuto impedire ad AMA di emettere nuove fattura con l’IVA. Ok ?
Ma non è così !
Proprio oggi ho ricevuto la fattura del 2° semestre 2009 e, guarda un pò….c’è l’IVA !?!?!
Ai primi di novembre ho già inviato una R.R.R. all’AMA per chiedere il rimborso dell’IVA dal 1°semestre 2003.
Ma dubito che l’arroganza del potere possa essere piegata, visto che non osservano neanche le Sentenze autorevoli della massima Corte Costituzionale.
In bocca al lupo a Tutti
Dicembre 1, 2009 alle 6:22 pm |
Che ne dite se il pagamento della 2° rata 2009 lo facessi compensandomi l’IVA 2003 e pagando, quindi, con un bollettino in bianco la differenza?
Dicembre 2, 2009 alle 1:48 pm |
Buongiorno,
Inviterei tutti i partecipanti di questo Forum a fare un piccolo sforzo e leggere la sentenza della Corte Costitizionale n.238 depositata il 24/07/2009 e pubblicata in G.U. il 29/07/2009 (non quella della Corte di Cassazione)al punto 7.2.3.6 dove dice a chiare lettere riguardo alla TARSO e alla TIA :” ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA…”
ma la cosa più interessante viene dopo , quando si parla della sentenza della Corte di giustizia CE del 16/09/2008 ,in causa C-288/7, dove si esclude proprio l’assoggettamento all’IVA.In questo capitolo 7.2…. ci sono tutte le spiegazioni del caso. Per quanto mi riguarda , non sopporto più questo prelievo illegittimo (=rapina) e ho deciso di difendermi da solo mettendo in mora l’AMA.
Saluti a tutti
Alessandro