La Corte Costituzionale con la sentenza 238/2009 pubblicata il 24 luglio u.s. , ( di cui si riporta un significativo stralcio) ha dichiarato non applicabile l’IVA a TARSU e TIA:
“ … un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall’alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell’IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell’art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che «Non costituiscono, altresí, corrispettivi agli effetti dell’IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro» la data del 31 dicembre 1998 «e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448». Questa disposizione non può interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale (cioè la TIA adottata prima della definitiva soppressione della TARSU) entrino nell’àmbito di applicazione dell’IVA. Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa.”
Questa è la notizia positiva per i contribuenti italiani, ma purtroppo non sarà facile ottenere la restituzione dell’IVA indebitamente pagata alle società gestori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, in quanto:
- L’IVA incassata dalle società è finita nelle casse dello Stato ovvero dell’Agenzia delle Entrate che ha tutto l’interesse a trattenere le somme percepite ;
- Il contribuente non può richiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate così come stabilito in diverse sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione, bensì deve rivolgersi alla società di gestione dei rifiuti;
- Nel caso in cui (molto probabile) la società di gestione rifiuti non risponda alla richiesta di rimborso dell’IVA si dovranno affrontare le spese per la citazione in giudizio davanti al Giudice di Pace o al Tribunale civile in base al valore della causa;
- Non è certo che siano 10 gli anni arretrati per i quali si può pretendere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di IVA (tale è il termine di prescrizione per somme pagate e non dovute) perché per tale imposta vige la decadenza del rimborso dopo 4 anni.
In proposito l’Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus suggerisce di inoltrare la richiesta di restituzione dell’IVA da valere quale costituzione in mora alla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per conoscenza al Comune interessato, relativamente agli ultimi 10 anni, allegando le bollette quietanzate con l’indicazione degli importi inerenti all’IVA, così da interrompere i termini per la prescrizione-decadenza ed aspettare l’evolversi della vicenda che attende per la vastità delle sue proporzioni l’adozione di provvedimenti a livello di Autorità Governative. Non è pensabile infatti che a seguito di un pronunciamento di un Organo Costituzionale, l’Esecutivo rimanga inerte.
Roberto Colasanti per Cesano Informa
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